Tutti, almeno una volta nella vita ci siamo imbattuti nel calcolo della percentuale, e molti ancora sbagliano. Oggi vi indicheremo una breve guida dove vi renderete conto di quanto sia facile calcolare la percentuale. In primis vi occorreranno un pezzo di carta ed una penna, una volta fatta l’abitudine non sarà più necessario scrivere ma vi verrà facile eseguirlo a mente. Supponiamo di avere un numero A e un numero B, si deve calcolare A rispetto a B che percentuale è, la proporzione da stabilire è A:B=n:100, ossia A sta a B come N sta 100, quindi A x 100 il tutto : B. Andiamo ad eseguire un esempio numerico. Abbiamo due numeri 800 e 1500, la domanda è quanta percentuale è 800 rispetto a 1500, l’operazione da eseguire è 800x1500=80.000 à80.000:1500= 53.3 %. Un altro calcolo di percentuale può essere calcolare la percentuale di un numero, esempio: vuoi calcolare il 20 % di 18 il calcolo da eseguire è, 18x20=360 à 360:100= 3,60. In conclusione per poter calcolare la percentuale di un numero basta moltiplicare il numero per il valore di percentuale e dividerlo per cento.
Nell’articolo di oggi parleremo di “ Italia-Programmi.net ”. Moltissime persone dopo la registrazione al sito, hanno ricevuto e-mail intimidatorie e minacciose, dove sono indicate cifre sostanziose da pagare. Infatti, gli utenti si chiedono se debbono pagare, e chi ha già pagato se può avere un rimborso. Tutti gli utenti registrati, naturalmente non vogliono pagare e non vogliono più ricevere continui solleciti di pagamento. Il presidente dell’Antitrust, Catricalà, afferma che non si deve assolutamente pagare. Chi ha aderito sino al mese di agosto lo ha fatto senza rendersene conto, quindi non deve pagare nulla, visto che il tutto è sinonimo di un raggiro. Quindi coloro che fanno parte di questo gruppo, devono comunicare alla società che non era vostra intenzione sottoscrivere un abbonamento, chiedendo di non inviarvi più nessun sollecito, se continueranno ad inviarvi solleciti, dovrete denunciare la società alla polizia statale per molestie. Per le adesioni riguardanti dopo il 31 ag...

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